06 ott 2026 11:01 6 ottobre 2026

Made In e Origine non preferenziale delle merci

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La nuova edizione della “Guida Made In - Origine non preferenziale delle merci” aiuta le imprese a valutare l’origine dei prodotti per una corretta dichiarazione in dogana.

Made In e Origine non preferenziale delle merci

La pubblicazione, nata dalla collaborazione tra Federazione ANIMA e Easyfrontier, fornisce alle imprese della meccanica, che gestiscono catene di fornitura articolate e componenti provenienti da diversi Paesi:

  • uno schema pratico per determinare l’origine delle merci attraverso una valutazione strutturata della produzione e della filiera
  • approfondimenti sugli elementi che consentono di determinare l’origine di un prodotto (dall’ultima trasformazione sostanziale, fino alle regole previste dall’Allegato 22-01).

Origine non preferenziale e preferenziale

L’origine identifica lo Stato in cui il bene è stato interamente ottenuto, o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale. Costituisce il criterio giuridico rilevante per la qualificazione doganale e per la conformità del prodotto alle normative internazionali.

Dalla corretta identificazione dello status di “Made in” dipendono:

  • l’applicazione delle obbligazioni doganali
  • l’accesso a regimi tariffari preferenziali
  • l’assoggettamento ai dazi antidumping…

Negli scambi transfrontalieri, l’origine si divide in due categorie giuridiche.


L'origine non preferenziale è la nazionalità “naturale” della merce e definisce chi è il “produttore economico”.
Si applica a tutti i prodotti scambiati, indipendentemente dall’esistenza di accordi commerciali tra i Paesi coinvolti.

Spesso dichiarata su fattura o tramite Certificato d’origine, è obbligatoria per identificare la merce e applicare eventuali restrizioni.

L'origine preferenziale non è un attributo della merce, ma un beneficio tariffario derivante da accordi commerciali tra l’Unione Europea e Paesi terzi.
Richiede prove specifiche come l’EUR.1, dichiarazioni su fattura di esportatori autorizzati (o registrati nel sistema REX).

È facoltativa e finalizzata al risparmio fiscale.

A partire dal 2026, l’emissione del Certificato d’origine di competenza delle Camere di Commercio, avviene tramite la piattaforma nazionale Cert’O. Il documento è destinato a provare l’origine non preferenziale delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni effettuate dalle imprese sotto la propria responsabilità legale.

Grazie al servizio “Stampa in azienda”, l’impresa non deve più recarsi fisicamente allo sportello camerale per presentare i vecchi modelli cartacei prestampati. Una volta che l’ufficio camerale ha approvato la pratica, la piattaforma genera un file PDF che l’azienda riceve direttamente nei propri sistemi.

Attribuzione dell’origine

La determinazione dell’origine non preferenziale è disciplinata dal Codice Doganale dell’Unione, che distingue tra prodotti ottenuti interamente in un unico territorio e beni derivanti da processi produttivi che utilizzano merci originarie di più Paesi.

Qualora la produzione coinvolga merci originarie di due o più Paesi, l’origine viene attribuita secondo il criterio dell’ultima trasformazione sostanziale (CDU art. 60, paragrafo 2). L’origine doganale riflette il luogo in cui il bene acquisisce le sue caratteristiche distintive, escludendo operazioni marginali che non apportano valore aggiunto al prodotto finale.

Nella normativa italiana, l’art. 16 del D.l. 135/2009 ha introdotto la definizione di “prodotto interamente italiano”: tutte e quattro le fasi – disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento – devono essere compiute in Italia. Affinché un prodotto possa essere etichettato come “100% Made in Italy” devono pertanto essere soddisfatte, congiuntamente, le regole europee sull’origine non preferenziale e la norma nazionale che richiede lo svolgimento di tutte le quattro fasi sul territorio italiano.

Importare, esportare o commercializzare prodotti con indicazioni di origine false o ingannevoli è reato e viene punito ai sensi dell’art. 517 del Codice penale.

  • Si parla di falsa indicazione quando un prodotto viene etichettato “Made in Italy” senza che sia effettivamente di origine italiana.
  • Si parla invece di fallace indicazione quando, anche se l’origine estera è formalmente indicata, il prodotto presenta segni, immagini, marchi o altri elementi che possono indurre il consumatore a credere che si tratti di un prodotto italiano.

Conclusioni

L’attestazione dello status di “Made in” non costituisce una mera indicazione commerciale, bensì una dichiarazione di rilevanza legale resa dinanzi alle autorità doganali e al mercato.

La corretta individuazione dello status doganale non è un mero adempimento amministrativo, rappresenta un’operazione di pianificazione strategica che incide direttamente sul regime daziario applicabile, sulla determinazione del prezzo finale del bene e sulle effettive condizioni di accesso ai mercati esteri.

La corretta determinazione dell’origine è il primo passo; il secondo è l’ottenimento della documentazione necessaria per l’esportazione e la gestione del rapporto con le autorità di controllo.

Fonte: Federazione ANIMA Confindustria | Guida Made In - Origine non preferenziale delle merci  (Contenuti aggiornati a Luglio 2026)

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