Con l'entrata in vigore della riforma sulle sanzioni doganali (D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 - DNC), l'istituto del ravvedimento operoso è stato organicamente esteso ai diritti doganali.
La circolare 19 D/2026, che si inserisce nella strategia tesa a favorire la compliance volontaria e un rapporto collaborativo tra Amministrazione doganale e contribuente, offre chiarimenti su come le aziende possono regolarizzare violazioni amministrative senza sanzioni, o con sanzioni ridotte e ottenere in determinati casi l’estinzione del reato, o la non punibilità sul piano penale.
In ambito doganale l’adempimento spontaneo avviene con la presentazione di una dichiarazione sia nel caso in cui si debbano apportare correzioni a una precedente dichiarazione, sia nel caso in cui l’immissione in consumo sia avvenuta senza le prescritte formalità dichiarative.
Revisione su istanza di parte
La revisione su istanza di parte - che NON è applicabile prima dello svincolo, ma solo su dichiarazioni doganali già accettate dalla Dogana - consente di correggere una dichiarazione doganale senza incorrere in sanzioni amministrative.
L’avvio dell’attività di controllo da parte dell’Agenzia non deve formare obbligatoriamente oggetto di una specifica comunicazione al contribuente e non pregiudica la possibilità di accedere alla revisione di parte, ma esclude la possibilità di ottenere l’annullamento totale della sanzione amministrativa.
La nuova circolare specifica “La richiesta al contribuente di documentazione o di altri elementi informativi su una o più dichiarazioni doganali ha come conseguenza che il medesimo acquisisce formale conoscenza di verifiche, facendo venir meno l’esimente ex comma 13 dell’articolo 96 DNC per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, ma non la possibilità di adempimento spontaneo e l’utilizzo del ravvedimento operoso, ove non sia stato già notificato l’avviso di accertamento.
Se il contribuente presenta l’istanza entro 90 giorni dallo sdoganamento, non è tenuto al pagamento degli interessi sui maggiori diritti dovuti.
Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è attivabile quando la violazione è sanzionabile (a differenza del caso di revisione su istanza di parte in cui opera, a determinate condizioni, l’esimente dalla sanzione ex comma 13 articolo 96 DNC).
Nel caso in cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di controlli amministrativi, può comunque adempiere spontaneamente applicando la riduzione della sanzione nell’ambito del ravvedimento operoso, sempre che non gli sia stato già notificato l’avviso di accertamento.
Il contribuente che intende utilizzare il ravvedimento operoso non può fondere in un unico calcolo di cumulo violazioni doganali commesse in annualità differenti, per le quali dovranno invece essere eseguiti separati adempimenti con separati calcoli sanzionatori.
Sul piano tributario vige il principio che il ravvedimento operoso, per configurare l’estinzione del reato o la causa di non punibilità, deve essere integrale (pagamento integrale del tributo, della sanzione e degli interessi se applicabili). Un ravvedimento parziale determina solo l’estinzione della corrispondente quota del debito nei confronti dell’erario, ma non produce effetti ai fini penali.
Pagamento diritti doganali, interessi e sanzioni
Il pagamento, anche in caso di adempimento spontaneo, può avvenire:
- per i diritti doganali e gli interessi, mediante liquidazione in dichiarazione e addebito su conto di debito (istituito per il pagamento dei soli diritti doganali ed eventuali interessi, ma non per il pagamento delle sanzioni)
- per la sanzione, mediante bonifico bancario.
Omessa dichiarazione
Se il contribuente ha immesso in consumo merce senza provvedere alle relative formalità doganali (omessa dichiarazione) e vuole spontaneamente regolarizzare a posteriori, dovrà procedere al pagamento dei tributi, interessi e sanzione mediante bonifico bancario all’ufficio doganale competente, procedendo successivamente alla presentazione della dichiarazione doganale di regolarizzazione dando comunicazione dell’avvenuto pagamento.
Il ravvedimento operoso ai fini della riduzione della sanzione non è più possibile nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni dalla data di immissione in consumo.
Fonte: Circolare n. 19/2026 | Adempimento spontaneo: revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso