12 mar 2018 18:28 12 marzo 2018

Certificati di circolazione Eur.1 ed Eur-med

di lettura

Nell’ambito degli Accordi commerciali di libero scambio tra l’UE e gli altri Paesi accordatari, il documento utilizzato come prova di origine preferenziale è il certificato di circolazione EUR.1. Nell’ambito della “Convenzione Pan Euro Mediterranea” sull’origine preferenziale il documento è il certificato EUR-MED, mentre con la Turchia, con esclusione dei prodotti agricoli e di quelli una volta previsti nell’ambito CeCA (prodotti di base del carbone e dell’acciaio), per i quali il meccanismo è quello dell’EUR.1 come per gli altri Accordi, per tutti gli altri prodotti il documento è il certificato A.TR.

 

Certificati di circolazione Eur.1 ed Eur-med

Quando devono essere richiesti

Il documento va presentato precompilato all’Ufficio doganale contestualmente alla dichiarazione di esportazione. Uno degli ultimi dispositivi di prassi delle dogane a riguardo è la Circolare 11/D del 28 aprile 2010, ad oggetto “Controllo a posteriori dei certificati di circolazione  delle merci EUR 1/EUR-MED e A.TR. e relativa procedura di rilascio. Istruzioni.” 

In base a tale nota, che non risulta fortunatamente essere mai stata rigidamente applicata, i certificati in discorso andrebbero richiesti “entro il limite dei dieci giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale”. All’Ufficio doganale interessato compete verificare “la corretta compilazione della domanda e del certificato e la congruità delle informazioni rese e dei certificati giustificativi a corredo”, ed in caso di eventuali mancanze o necessità di approfondimenti “richiedere qualsiasi ulteriore prova o procedere a tutte le altre verifiche giudicate opportune per comprovare il carattere delle merci, ai fini dell’origine o dell’applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica”.

Il previsto termine di 10 giorni antecedenti alla prevista data di esportazione può, a discrezione dell’Ufficio, essere ridotto in considerazione di alcuni elementi oggettivi, tra i quali la circolare riporta a titolo esemplificativo:

  • la frequenza operativa
  • il tipo di attività svolta (se di carattere produttivo o commerciale); 
  • il tipo di prodotto
  • il tipo di marchio prevalente (se nazionale o estero); 
  • una pregressa attività di verifica su operazioni di esportazione del tutto analoghe; 
  • lo status dell’esportatore (es: AEO, esportatore abituale, ecc..). 

Compilazione dei formulari

Posto che frequentemente la richiesta non è effettuata direttamente dall’esportatore, ma da un suo rappresentante doganale (doganalisti, spedizionieri, vettori, corrieri, ecc.), a questi va trasmesso il “mandato” con il quale lo si incarica sia di presentare l’istanza di rilascio sia di provvedere al ritiro del certificato presso ‘l’Ufficio doganale. Stante l’assunzione di responsabilità necessaria a presentare la richiesta, il mandato è normalmente richiesto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Inoltre, per quanto concerne la compilazione dei formulari di domanda e dei certificati, sulla base di principi di correttezza formale e sostanziale la circolare 11/D precisa che:

  1.  la sottoscrizione di entrambi i modelli deve essere chiara e leggibile; nel caso di presentazione da parte del rappresentante autorizzato, oltre alla denominazione/generalità del soggetto esportatore deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta/indiretta), e la casella “Dichiarazione dell’esportatore” del certificato deve essere compilata in coerenza;
  2.  la designazione delle merci nella relativa casella deve essere esatta;
  3.  il formulario di domanda per il rilascio dell’EUR 1deve contenere la precisazione delle circostanze che permettono ai prodotti di soddisfare i requisiti di origine (occorrono, cioè, elementi informativi sufficientemente completi);
  4. a complemento della precedente precisazione, vanno elencati i documenti giustificativi presentati a corredo delle informazioni rese. Questi (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di fabbricanti/fornitori; estratti di documenti contabili; estratti di documenti tecnici di lavorazione; ecc. ), devono essere sufficienti a supportare le informazioni di cui al punto precedente.”

In caso di mancato rilascio all’atto dell’esportazione dei certificati di circolazione essi possono essere rilasciati a posteriori, dietro presentazione di apposita istanza in cui si dettaglino i motivi della richiesta e del fatto che il documento non sia stato richiesto ed emesso al momento della spedizione delle merci. In tale caso il termine entro cui l’Ufficio deve provvedere all’emissione del documento è di 20 giorni. Anche in questa ipotesi vanno allegati tutti i documenti giustificativi necessari all’accertamento della posizione originaria delle merci.

Scarica il facsimile dei modelli

Validità dei certificati

La validità dei certificati varia da 4 a 10 mesi a seconda dell’Accordo di riferimento. Entro tale termine essi vanno presentati ed acquisiti dall’Autorità doganale del Paese di destinazione delle merci ai fini dell’ottenimento dell’abbattimento daziario previsto nell’ambito del partenariato commerciale. 

Cooperazione amministrativa

Vale la pena ricordare che in tutti gli Accordi di cui trattasi è prevista la c.d. “cooperazione amministrativa” tra le amministrazioni doganali delle parti contraenti. Ciò al fine di consentire alle dogane, a sondaggio oppure “ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti” previsti nei Protocolli di origine degli Accordi di accertare l’effettivo diritto al trattamento preferenziale.

All’atto pratico, la dogana che ha rilasciato l’EUR.1, l’EUR-MED o l’A.TR, sulla base di una richiesta ufficiale della Dogana di destino a cui l’importatore ha presentato il certificato, procede all’accesso presso la sede dell’esportatore al quale viene richiesto di esibire tutta la documentazione giustificativa al fine di provare il carattere originario preferenziale delle merci a cui si riferisce il documento di circolazione. Giova altresì rammentare che il termine dell’accertamento doganale è in generale di tre anni, ma in alcuni Paesi contraenti (ad esempio la Corea del Sud) è previsto un termine superiore, ad esempio cinque anni. E’ dunque consigliato mantenere l’archivio delle prove di origine per un periodo più lungo di tre anni, poiché in caso di controllo l’esito sarebbe negativo, con la conseguente negazione del beneficio daziario all’importatore che sarà tenuto a versare i maggiori diritti, oltre ad eventuali sanzioni ed interessi.

Massimiliano Mercurio

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