L’indennità è una compensazione economica per l’apporto di clientela e fatturato che il distributore ha creato e che rimane al “fornitore” dopo la cessazione del rapporto.
Non esiste una regolamentazione europea unitaria specifica riguardo a questa indennità per il distributore, a differenza dell’agente di commercio che è tutelato da specifiche direttive europee. In alcuni Stati membri UE l’indennità è prevista per legge, in altri no, salvo accordi contrattuali espliciti.
La giurisprudenza può riconoscere al distributore il diritto all’indennità applicando, per analogia, normative simili a quelle per gli agenti di commercio o altri istituti giuridici.
L’indennità può essere legata al fatto che i prodotti vengano venduti con il marchio del “fornitore” (clientela fedele al marchio), e non con il marchio del distributore (clientela fedele al distributore), condizione che può influenzare il diritto all’indennità.
Variabili nella determinazione dell’indennità
L’ammontare dell’indennità è valutato caso per caso, con parametri quali l’aumento di clientela, le spese sostenute dal distributore e altri fattori di equità e ragionevolezza.
Nell’Unione Europea, il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto al distributore varia notevolmente da Paese a Paese. La maggior parte delle normative considera il contratto di distribuzione come atipico e non prevede un diritto automatico all’indennità senza una specifica clausola contrattuale.
- In Italia, non è prevista né dalla legge né dalla giurisprudenza un’indennità di fine rapporto per il distributore.
- In Belgio, la legge specifica (Legge 27 luglio 1961 e successive modifiche) prevede espressamente l’indennità di fine rapporto per i contratti di concessione esclusiva di vendita, sia a tempo determinato sia indeterminato. Il giudice applica sempre la legge belga in caso di controversie sul territorio belga, offrendo una tutela forte al distributore. La giurisprudenza fissa un range indicativo tra sei mesi di profitto netto fino a 24 mesi di profitto lordo.
- In Germania, anche in mancanza di regolamentazione espressa, la giurisprudenza riconosce il diritto all’indennità anche in caso di risoluzione consensuale del contratto. L’indennità è riconosciuta solo se il distributore agisce secondo la politica commerciale del “fornitore” o se il prodotto viene personalizzato o gestito con un forte intervento dello stesso. In questi casi, l’indennità può arrivare fino al reddito netto medio annuale degli ultimi cinque anni.
- In Portogallo, una sentenza del Supremo Tribunal de Justiça del 2007 ha previsto per la prima volta il pagamento dell’indennità di fine rapporto a favore dei distributori.
- In Spagna, l’indennità viene riconosciuta secondo il criterio di “arricchimento senza causa”, generalmente fino a un massimo di due anni di reddito netto, dietro prova da parte del distributore.
- Nei Paesi Bassi, anche se non specificamente normato, la giurisprudenza tende a riconoscere l’indennità di fine rapporto al distributore, applicando criteri simili a quelli per gli agenti di commercio.
- In Austria, l’indennità viene riconosciuta in base a principi di equità e dalla giurisprudenza, soprattutto se il distributore è integrato nella rete commerciale del fornitore.
- In Norvegia, Svezia e Danimarca, il diritto all'indennità di fine rapporto per il distributore, senza che essa sia stata pattuita esplicitamente, è generalmente non riconosciuto automaticamente. In Norvegia, la Corte Suprema ha deciso che i distributori non hanno un diritto automatico all'indennità di fine rapporto al termine del contratto di distribuzione, e la normativa applicata agli agenti commerciali non si applica per analogia ai distributori, sebbene in casi "speciali" non si escluda del tutto un'indennità, ma ciò è molto raro e non accade in modo sistematico.
- In Svezia può essere escluso il diritto all'indennità, nonostante un lungo rapporto con il fornitore, a meno che il distributore dimostri di aver creato un valore di avviamento durevole che continui a beneficiare il fornitore.
- In Danimarca, alcuni casi giudiziari riconoscono un’indennità al distributore quando ha contribuito in modo significativo alla creazione della clientela.
- Nel Regno Unito, prima della Brexit, il diritto all’indennità era regolato dal Commercial Agents Regulations; attualmente, anche se fuori UE, viene riconosciuta un’indennità simile in casi particolari.
- Nei Paesi dell’Est Europa, il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto al distributore senza un patto esplicito è generalmente poco diffuso e non previsto espressamente dalla legge.
Marco Tupponi