L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 aggiungendo le seguenti parole:
“nonché all’amministratore unico o, all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione”.
L'obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, ricade - oltre che su società e imprese individuali - anche sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a una delle tre cariche.
Il domicilio digitale degli amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.
Persone soggette all’obbligo
La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di:
- amministratore unico
- amministratore delegato
- Presidente del Consiglio di amministrazione.
NON sono soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo, ecc.).
Quando comunicare il domicilio digitale
La comunicazione del domicilio digitale deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina. In assenza dell’informazione, l’ufficio sospende la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
Coloro che, al 31 ottobre 2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
Sanzioni previste
Il mancato adempimento comporta l'applicazione di sanzioni (da un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro).
Diritti di segreteria e imposta di bollo
Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale (senza alcuna modifica, o integrazione di dati riferiti al domicilio fisico e alla carica) si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.
Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento.
La comunicazione del domicilio digitale - in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie resta assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.
Fonte: Unioncamere