03 dic 2019 10:39 3 dicembre 2019

Trasporto internazionale su strada e lettera di vettura CMR

di lettura

La Convenzione di Ginevra del 1956, conosciuta come Convenzione CMR, disciplina i trasporti stradali internazionali di merce. Ne restano pertanto esclusi i trasporti in conto proprio, quelli realizzati dall’esportatore con veicoli propri e i trasporti nazionali che sono regolati da principi dell’ordinamento interno.

Trasporto internazionale su strada e lettera di vettura CMR

La Convenzione è stata ratificata da numerosi Paesi (vi hanno aderito tutti gli Stati europei, Marocco, Tunisia, alcuni Stati dell’Asia centrale e del Medio Oriente) e si applica quando sono rispettate le seguenti condizioni: 

  • Il luogo di ricevimento della merce e quello della riconsegna si trovano in due Stati diversi
  • Almeno uno dei due Stati è aderente alla Convenzione

 A nulla rilevano la cittadinanza, il domicilio delle parti o le condizioni di vendita  dato che la Convenzione riguarda il trasporto, mentre è estranea al contratto di compravendita delle merci.

Alla Convenzione si aggiungono un certo numero di norme relative alla coordinazione dei trasporti per i quali sono necessarie autorizzazioni che possono essere:

  • Bilaterali/multilaterali ossia rilasciate nel quadro di contingenti negoziati tra Stati
  • Comunitarie rilasciate tra Paesi membri nel quadro dell’Unione Europea 
  • C.E.M.T. negoziate nell’ambito della Conferenza Europea dei ministri dei trasporti

Le disposizioni principali della Convenzione riguardano il documento di trasporto, denominato lettera di vettura CMR e la responsabilità del vettore. La Convenzione del 19 maggio 1956 non contiene in allegato un modello della lettera di vettura e nemmeno disposizioni riguardanti la forma, la grandezza o il suo formato, ma si limita ad enunciare all’articolo 6 un insieme di indicazioni o menzioni da inserire nel documento. 

L’IRU di Ginevra, International Road Transport Union, organismo internazionale preposto al controllo ed al coordinamento delle Federazioni degli autotrasportatori presenti in tutto il mondo, per una ragione di uniformità e di comodità operativa ha elaborato nel 1976  un  modello di formulario  tipo riportante le condizioni richieste dalla Convenzione e riproducendo le clausole di cui è necessario l’inserimento (per esempio, il fatto che il trasporto  è assoggettato  alla Convenzione nonostante qualsiasi clausola in senso contrario) come pure un certo numero di dati complementari non previsti dall’art 6, quali il paese corrispondente ad ogni luogo segnalato, le riserve ed osservazioni del vettore all’atto della presa in carico, l’intervento di vettori successivi e per le merci pericolose certificazione, classe conformemente all’accordo ADR, oltre a diverse indicazioni riguardanti il prezzo del trasporto, firma e timbro del destinatario.

Modello lettera di vettura 

Il modello di lettera di vettura IRU è composto da 4 esemplari identici, ma con diversa destinazione:

  • Uno per lo speditore/caricatore reale, fa fede del ricevimento della merce 
  • Due a disposizione del vettore
  • Uno per il destinatario costituisce prova della provenienza e della identità della merce

Le caselle sono numerate da 1 a 24, circostanza che facilita la collocazione veloce di ogni corrispondente enunciazione: l’obiettivo dei redattori del 1976 è stato quello di non seguire letteralmente l’ordine dell’art. 6 della CMR per i riferimenti che vi sono contenuti, ma privilegiare un utilizzo pratico inserendo nel formulario anche altri dati non previsti dallo stesso articolo o previsti in altra parte della Convenzione.

Nulla vieta sul piano giuridico che un vettore o utente riproduca o faccia riprodurre il modello: qualsiasi forma di riproduzione è valida ivi compresa, nel caso, anche la forma manoscritta.

L’IRU in analogia con altri settori di attività in cui si è realizzata l’informatizzazione ha adottato il documento CMR digitale per meglio armonizzare e semplificare le operazioni di trasporto internazionale. Il documento digitale permette agli operatori del trasporto di inserire i dati in formato elettronico e scambiarli in tempo reale con i destinatari della spedizione. In tal modo gli operatori coinvolti nel trasporto dispongono istantaneamente delle informazioni sul carico così da poter avviare le azioni relative alla consegna, mentre la merce è ancora in viaggio. Il nuovo modello resta integralmente conforme alle disposizioni della Convenzione CMR.

La Convenzione non precisa chi debba materialmente compilare la lettera di vettura: in linea di principio secondo l’art. 5.1 della CMR è il vettore a rilasciare il documento, avvalendosi delle indicazioni fornitegli dallo speditore posto che la funzione primaria di qualunque documento di trasporto è quella di attestare la presa in carico della merce. Ciò tuttavia non equivale ad una assunzione di responsabilità da parte del trasportatore in ordine alla esattezza delle indicazioni fornitegli né della qualità delle merci ricevute. In altri casi il formulario viene consegnato in bianco agli esportatori meglio attrezzati per la loro compilazione. 

Ricapitoliamo di seguito le indicazioni e le caselle corrispondenti del modello CMR 1976 tuttora valido e assai utilizzato:

Casella 1  
Speditore/caricatore ossia chi fornisce i dettagli del trasporto essendo in possesso delle caratteristiche della merce: E’ colui che si assume la responsabilità nei confronti del vettore di quanto dichiarato nella lettera di vettura.

Casella 2  
Indica il soggetto al quale la merce è riconsegnata all’arrivo non essendo la lettera di vettura negoziabile.

Casella 3 
Permette di indicare un indirizzo di consegna diverso dalla sede legale del destinatario. Salvo indicazione contraria sulla lettera di vettura (diritto di disposizione conferito al compratore) il destinatario non può richiedere la messa a disposizione in altro luogo (a sue spese) che dopo la consegna nel luogo previsto. 

Casella 4 
Luogo, Paese, data della presa in carico: è a partire da questa data che decorre il termine di consegna e il ritardo di 30 giorni al di là del quale la merce è considerata perduta.

Casella 5 
I documenti qui menzionati sono posti sotto la responsabilità del vettore che è responsabile del loro corretto utilizzo ma non è tenuto a verificarli.

Casella 6-7-8-9-11
Il vettore è obbligato a verificare i dati qui enunciati. In assenza di riserve è presunto aver preso in carico le merci descritte in buone condizioni apparenti.

Casella 18 
Le riserve del vettore sullo stato della merce o dell’imballaggio devono essere esplicitamente accettate dallo speditore. Esse non potranno eventualmente esonerare il vettore dalla sua responsabilità in caso di danni salvo che egli provi il legame con l’avaria subita.

Casella 19
Può essere utilizzata per convenire un termine di consegna (La Convenzione non lo prevede).
Può essere anche utilizzata per fare una dichiarazione di valore o una dichiarazione di interesse speciale alla riconsegna al fine di superare, nel caso, il limite di indennizzo previsto dalla CMR (DSP 8,33 per Kg. In caso di avaria o perdite). Valore che può essere elevato (dichiarazione di valore, o dichiarazione sottoscritta dallo speditore di interesse speciale alla riconsegna). Sono inclusi nell’indennizzo l’ammontare degli oneri doganali eventualmente pagati, le spese sostenute in occasione dalla spedizione e di trasporto (per questo ultimo essendo il solo rimborso acquisito in caso di ritardo in assenza d’interesse alla riconsegna).

Casella 21 
Indica data e luogo di emissione.

Casella 22
Indica ragione sociale e firma dello speditore/ caricatore.

La responsabilità del vettore

La firma da parte del vettore del documento di trasporto (casella 23 del formulario) implica secondo la convenzione CMR una presunzione di responsabilità in caso di perdite o avaria. Le riserve da lui eventualmente apposte e che devono essere controfirmate dallo speditore/caricatore non fanno che ridurre parzialmente tale presunzione. Tuttavia questa presunzione di responsabilità è largamente mitigata da un certo numero di clausole di esonero. Alcune di tali clausole generali necessitano, per essere invocate, che sia stabilito il collegamento diretto con la perdita. Altre cause invece necessitano soltanto di stabilire che il danno ha potuto risultarne. Per poter mettere in atto questa responsabilità è indispensabile che il destinatario, apponendo la firma nella casella 24 della lettera di vettura, formuli specifiche riserve all’arrivo delle merci (nel rispetto dei limiti di tempo previsti dall’art.30 della Convenzione), accertandone lo stato in contradditorio con il vettore. 

La profonda evoluzione tecnica ed operativa verificatasi nel settore del trasporto terrestre a partire dal 1956 ha prodotto una dissociazione tra contratto di trasporto e la sua esecuzione: la lettera di vettura attualmente gioca un ruolo principalmente nella tracciabilità dei veicoli e nella tracciabilità dei carichi.

E questa è ugualmente la funzione richiesta dai requisiti previsti dall’art. 46 ter delle legge 298/74 che si applica dal 1° gennaio 2016 ai trasporti internazionali con partenza e arrivo in Italia o quando l’Italia è il Paese di transito di un trasporto internazionale.

Sono comminate sanzioni oltre al fermo amministrativo del veicolo, nei casi in cui manchi o sia presente documentazione incompleta che consenta, in caso di controlli su strada, di verificare la regolarità del trasporto internazionale (origine e destinazione delle merci, soggetti coinvolti, tipologia e regolarità della filiera del trasporto).

Alle imprese che affidano merci al trasporto internazionale su strada viene, infine,  qui ricordata la necessità di recuperare e/o acquisire l’appropriata documentazione (generalmente copia della lettera di vettura) a supporto del trasferimento delle merci sia perché il documento di trasporto costituisce per il caricatore valido strumento probatorio della principale fra le obbligazioni assunte nel contratto di vendita, per il rilievo altrettanto probatorio dello stato e delle condizioni  del carico all’atto dell’affidamento materiale dei beni al vettore e last but not least per il rispetto della normativa fiscale e sanzionatoria italiana.

Giovanna Bongiovanni

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