20 feb 2024 12:21 20 febbraio 2024

Rincari per il trasporto marittimo su grandi navi

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La direttiva UE 2023/959 ha ampliato l'ambito di applicazione del sistema EU ETS estendendo gli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo.

Rincari per il trasporto marittimo su grandi navi

I nuovi obblighi di pagamento per le emissioni di gas serra riguardano tutte le grandi navi che toccano un porto europeo. Gli armatori hanno già iniziato a scaricare sui clienti l’emission surcharge che, per una maxi petroliera in arrivo dal Golfo Persico, può spingersi fino a 200mila euro a viaggio (stime Clarkson Research).

L'introduzione del settore marittimo nell'EU ETS avverrà progressivamente. Nella prima fase sono incluse nell'ambito di applicazione dell'EU ETS, a decorrere dal 2024 e soggette agli obblighi di restituzione a decorrere dal 2025, le emissioni di gas a effetto serra rilasciate dalle navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali

Seguiranno le emissioni di gas a effetto serra rilasciate dalle navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate (a decorrere dal 1° gennaio 2027 e soggette agli obblighi di restituzione a decorrere dal 2028) e le emissioni di gas a effetto serra rilasciate dalle navi da carico e dalle navi offshore, di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate, ma non inferiore a 400 tonnellate (soggette agli obblighi di monitoraggio e comunicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025).

Come si conteggiano le emissioni

L'assegnazione di quote e gli obblighi di restituzione si applicano al 100% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e delle navi all'interno di un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Si conteggiano invece al 50% le emissioni delle navi che effettuano tratte tra un porto sotto la giurisdizione di uno stato membro e un porto al di fuori della giurisdizione di uno stato membro.

Le emissioni sono soggette a obbligo di restituzione secondo il seguente calendario:

  • nel 2025 le società di navigazione sono tenute a restituire quote corrispondenti al 40% delle emissioni verificate e comunicate per il 2024
  • nel 2026 tale percentuale sale al 70% per le emissioni comunicate per il 2025
  • dal 2027 la percentuale arriva al 100% per le emissioni comunicate per il 2026 e negli anni successivi.

Emissioni Co2 trasporto marittimo

Gas a effetto serra ricomprese nell'ambito di applicazione del sistema MRV

A partire dal 2024, gli obblighi di monitoraggio e comunicazione sono estesi alle emissioni di metano e di protossido di azoto secondo il seguente calendario:

  • biossido di carbonio: dal 1° gennaio 2025 (periodo di riferimento 2024)
  • metano e protossido di azoto: dal 1° gennaio 2027 (periodo di riferimento 2026).

Non sono previste assegnazioni gratuite per il settore marittimo. Le quote di emissione verranno assegnate integralmente tramite asta.

Approfondimenti:

Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l’inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica

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