29 mar 2010 10:42 29 marzo 2010

Recupero crediti negli USA

di lettura
Come recuperare negli USA somme di denaro derivanti dalla vendita di beni o dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale?

Primo obiettivo del creditore italiano è quello di ridurre al minimo la possibilità del debitore/obbligato di articolare difese alle domande introdotte in giudizio. In un ordinamento come quello USA, dove i costi legali sono molto elevati, il creditore ha un particolare interesse a precludere o a limitare in ogni modo eventuali possibilità del debitore di contestare gli importi dovuti. Per prevenire tali contestazioni è opportuno predisporre con cura le condizioni generali di vendita che il compratore sarà tenuto a rispettare.

Secondo obiettivo è quello di ottenere una pronuncia giudiziale nei confronti del debitore che gli consenta di recuperare tutte le somme (comprese le spese e gli onorari degli avvocati). Tuttavia è importante notare che negli USA le spese legali non sono normalmente riconosciute al creditore che vince la causa (a meno che ciò non sia stato pattuito nel contratto fra le parti). Sarà pertanto necessario inserire nel contratto con il proprio partner USA una clausola che stabilisca le modalità di rimborso delle spese legali e più in generale delle spese processuali.

Allo stesso modo la Corte difficilmente riconoscerà gli interessi di mora a meno che il creditore non possa dimostrare che il mancato pagamento è dovuto ad un irragionevole ed immotivato rifiuto del debitore. Anche in tal caso pertanto si suggerisce di prevedere nel contratto l’obbligo della corresponsione degli interessi di mora indicando l’entità e le modalità di liquidazione degli stessi a cui il Giudice dovrà attenersi.

Inoltre è utile effettuare accurate ricerche sul debitore al fine di accertare che quest’ultimo non sia in fase di probabile fallimento.

Quale giurisdizione?

Normalmente un creditore vorrebbe citare il debitore in una Corte situata nel suo Stato. Tuttavia tale evento non è sempre possibile ed è sottoposto ad accertamenti non sempre agevoli. Sembra preferibile pertanto affrontare tale argomento nel contratto inserendo un’apposita clausola che definisca in modo chiaro le regole di competenza e giurisdizione.

Prima di intentare la causa si deve accertare quale sia la giurisdizione competente (negli USA ci sono 50 Stati, ciascuno con il proprio sistema giudiziario). In considerazione di questa vasta articolazione l’individuazione della Corte competente richiede alcuni approfondimenti preliminari.

Ci sono due tipi di competenza:

  1. la competenza per materia, che è la facoltà della Corte di giudicare sulla base della natura della vertenza e quindi in relazione a settori determinati del diritto previsti dalla legge
  2. la competenza di tipo personale, che è la facoltà della Corte di emettere una sentenza nei confronti di un particolare convenuto.

Quando si pensa alla competenza per materia, si deve stabilire se la Corte adita è quella corretta per giudicare in merito ad un’azione volta al recupero di un credito.
Poiché le Corti federali degli Stati Uniti hanno normalmente competenza esclusiva (“giurisdizione federale”) su una limitata percentuale di casi, come il diritto d’autore o le controversie sui brevetti, i tribunali degli Stati sono competenti nella maggior parte dei casi.

La competenza per materia è più limitata nelle Corti federali degli Stati Uniti e può essere subordinata anche al valore minimo della lite.
Il creditore che intenda agire in giudizio contro un debitore davanti ad un determinato tribunale distrettuale degli Stati Uniti deve soddisfare alcuni requisiti:

  • deve agire nei confronti di un convenuto la cui residenza, oppure, trattandosi di una persona giuridica, la cui sede è situata in uno Stato diverso da quello del creditore
  • la controversia deve avere ad oggetto un certo importo (attualmente pari a $75.000)
  • l’azione civile ordinaria richiede che ogni requisito previsto nella sezione 1332 sia soddisfatto.

Va inoltre rilevato che il creditore, mentre può intentare un'azione per il recupero presso una Corte federale, può farlo anche innanzi ad un tribunale dello Stato. Molte volte un creditore locale propone azione innanzi ad un tribunale dello Stato nei confronti del debitore. Ma il debitore ha il diritto “di trasferire la controversia” alla Corte federale, a condizione che il tribunale federale sia competente sulla domanda, come accade in molti casi.

Il convenuto può trasferire la causa al tribunale federale dalla Corte di Stato, tranne quando il convenuto sia domiciliato nello Stato in cui la causa era stata intentata. Lo scopo di questa regola è quello di proteggere il convenuto quando è stato citato in uno Stato diverso da quello in cui è domiciliato o, se trattasi di società, dove ha sede legale.
Sulla base del medesimo principio l’operatore italiano citato innanzi ad una Corte statale ha facoltà, purché tale diritto sia esercitato tempestivamente, di trasferire la vertenza presso la Corte federale competente che normalmente è in grado di garantire una maggiore capacità di valutare le tematiche internazionali rispetto ad un tribunale locale.

Affinché una Corte sia competente nei confronti di un soggetto convenuto in giudizio, occorre dimostrare che il convenuto abbia avuto almeno “contatti minimi” con lo Stato in cui la Corte stessa ha sede.
“Contatti minimi” possono essere stabiliti anche con l’accordo fra le parti, nel caso in cui una parte sottoscriva un contratto contenente una clausola di scelta del foro competente, in base alla quale tale parte acconsente a discutere ogni disputa nascente dal contratto innanzi al foro specificato.

L’azione di recupero

Per la vendita di merci negli Stati Uniti, si applica generalmente l’art. 2 dello “Uniform Commercial Code” (UCC). Ogni Stato (eccetto la Louisiana) ha recepito l’art. 2 seppur con limitate differenze. Generalmente vale il caso che, qualora ci sia una violazione del contratto, bisogna in primis dimostrare:

  • l'esistenza di un contratto valido ed efficace
  • l’eventuale presenza di condizioni sospensive e il loro adempimento o meno
  • una violazione del contratto
  • i danni quale conseguenza diretta della violazione.

Il convenuto rispondendo alla domanda introduttiva dell’attore deve effettuare tempestivamente alcune azioni al fine di far valere i propri diritti. Se il convenuto non contesta la competenza, può:

  • a) presentare una mozione per respingere il reclamo
  • b) depositare una difesa basata sulla replica e sulla controdeduzione (comparsa di costituzione e risposta)
  • c) depositare una difesa contenente non solo repliche e controdeduzioni, ma anche nuove domande nei confronti dell’attore (comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale).

Una volta emessa la sentenza, prima che la parte vittoriosa possa iniziare procedimenti esecutivi nei confronti del debitore dovrà attendere il decorso del termine di 30 giorni. Durante detto termine, il debitore ha la possibilità di impugnare in appello la sentenza.

Conclusioni

Il contratto può rappresentare un prezioso strumento di tutela in un ordinamento come quello USA informato ai principi di common law e che attribuisce particolare rilevanza all’autonomia negoziale delle parti.

In tal senso anche una clausola attributiva della competenza di un tribunale italiano e della legge italiana potrebbe essere validamente introdotta in un contratto tra una parte italiana e una statunitense.

Tuttavia non bisogna dimenticare che tra i due Paesi non è in vigore nessuna Convenzione sul riconoscimento reciproco delle sentenze giudiziali e pertanto una sentenza italiana emessa nei confronti di un debitore statunitense rischia di non essere riconosciuta di per sé negli USA.

Il riconoscimento di una sentenza straniera, negli USA, è materia di state law. Nella maggior parte degli Stati è in vigore una legge uniforme che prevede la possibilità di riconoscimento, in via accelerata, delle sentenze straniere di condanna al pagamento di somme di denaro (anche se si tratta prevalentemente di una razionalizzazione della procedura di riconoscimento, non essendo stati, per contro, sostanzialmente modificati i requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere).

Al contrario i lodi arbitrali rituali emessi nei due Paesi sono riconosciuti in virtù dell’adesione di entrambi alle principali convenzioni arbitrali internazionali.

Un accorgimento utile per la parte italiana potrebbe essere quello di prevedere la legge italiana quale diritto applicabile al contratto e il tribunale italiano come competente a dirimere eventuali controversie, con facoltà tuttavia per quest’ultima di adire l’Autorità giudiziaria USA in determinati casi. Tale clausola richiede una cura e una forma particolare per poter essere ritenuta valida, ma può costituire uno strumento molto efficace per la scelta della giurisdizione più appropriata nel momento in cui sorge una possibile controversia. In alternativa, la clausola arbitrale può essere una soluzione valida in molti casi.

Va infine ricordato che gli USA, al pari dell’Italia, hanno recepito la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita di merce. Conseguentemente, i contratti di vendita fra parti italiana e statunitense dovrebbero essere assoggettati ad una normativa comune. Tuttavia, spesso le controparti americane cercano di evitare l’applicazione della Convenzione di Vienna mediante clausole che la escludono espressamente o stabiliscono l’applicabilità dello UCC, sia esplicitamente, sia in maniera implicita designando quale legge applicabile quella di un particolare Stato.

Maurizio Gardenal e Christian Montana
Tratto dal manuale Ipsoa "Il recupero dei crediti internazionali"
 

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