26 apr 2009 20:32 26 aprile 2009

NUU 600: modificare un credito documentario

di lettura
Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari NUU 600/07, disciplinano all’art. 10 le «Modifiche» al credito documentario, in parte riprendendo quanto affermato nell’art. 9 della precedente Pubblicazione 500, in parte introducendo importanti novità.

La modifica di un credito documentario è una prassi molto comune nell’ambito delle transazioni commerciali internazionali regolate a mezzo L/C.
Modificare un credito documentario vuol dire cambiare uno o più termini previsti dalla garanzia, a causa dell’impossibilità del compratore e/o del venditore di rispettare le condizioni originarie fissate nell’accordo commerciale e riflesse nello strumento di pagamento.

Questi gli elementi che più frequentemente sono oggetto di modifica:

  • la data ultima di spedizione della merce (e quindi la data di validità del credito)
  • il luogo di spedizione e/o di arrivo della merce
  • i documenti da presentare per l’utilizzo del credito
  • la possibilità o meno di effettuare spedizioni parziali
  • la richiesta di conferma
  • l’importo del credito.

Nonostante le parti definiscano preventivamente termini e condizioni, spesso a ricevimento dell’apertura di un credito in suo favore, il beneficiario può trovarsi nella condizione di non poter adempiere ad alcune obbligazioni originarie, perché incongruenti con quanto stabilito nel contratto di compravendita internazionale sottostante o perché non si è più in grado di rispettare tali obbligazioni.
In questi casi è di fondamentale importanza apportare le modifiche prima che il credito venga utilizzato e capire come comportarsi affinché le stesse possano ritenersi operative ed efficaci.

Cosa NON è cambiato rispetto alle NUU 500

L’art. 10, commi a), b), c) NUU 600, riprende, pressoché, integralmente i punti d (i) – d (ii) – d (iii) dell’art. 9 NUU 500. Rimangono quindi invariate le seguenti previsioni:

  1. Per qualsiasi modifica alle condizioni originarie del credito, continua a essere necessario l’accordo - esplicitamente manifestato - di tutte le parti coinvolte nell’operazione (ordinante/compratore, beneficiario/venditore, banca emittente ed eventuale banca confermante).
  2. L’impegno irrevocabile della banca emittente alle modifiche del credito documentario dal momento in cui le emette e, la possibilità, se disponibile, per la banca confermante di estendere la propria conferma alla/e modifica/che eventuali. La banca confermante può anche decidere di avvisare una modifica al beneficiario, senza estendere la propria garanzia alle nuovi condizioni della L/C. In questo caso, però, deve informare, senza ritardo, sia la banca emittente che il venditore/esportatore.
  3. L’obbligo, per il beneficiario, di comunicare l’accettazione o il rifiuto della modifica: per iscritto o mediante comportamenti concludenti. A tal fine, l’utilizzo del credito documentario in conformità alle modifiche intervenute, sarà considerato come accettazione da parte del beneficiario di tali modifiche. Se invece il beneficiario dovesse utilizzare il credito in base alle condizioni originarie, le modifiche si considererebbero rifiutate.

Cosa è cambiato rispetto alle NUU 500

Le NUU 600 introducono tre nuovi punti corrispondenti ai commi d), e), f) dell’art. 10, NUU 600:

  1. “La banca che avvisa una modifica deve informare la banca dalla quale ha ricevuto la modifica di qualunque comunicazione di accettazione o di rifiuto”.
  2. L'accettazione parziale di una modifica non è consentita ed è da considerarsi comunicazione di rifiuto della modifica stessa”. Nelle NUU 500 l’accettazione parziale di una modifica, invece, veniva considerata priva di effetto. Il beneficiario, quindi, deve stare attento a non comunicare per iscritto alla banca che gli ha avvisato la modifica una sua accettazione parziale, che verrebbe, invece, considerata come un rifiuto della stessa.
  3. “La condizione presente in una modifica secondo la quale la stessa sarà da intendersi valida se il beneficiario non la rifiuta entro un certo termine non sarà presa in considerazione”. Con questa disposizione si pattuisce, espressamente, che non verranno prese in considerazione quelle clausole all’interno del messaggio Swift MT 707 di notifica delle modifiche, che rendono le stesse efficaci qualora il beneficiario non manifesti la propria volontà di rifiutarle entro un determinato periodo di tempo (c.d. silenzio/assenso).

Struttura dell’operazione

L’iter di modifica di una L/C nei suoi passaggi fondamentali è lo stesso seguito con la precedente normativa. In particolare, il credito documentario sarà modificato solo se:

  • il compratore richiede la modifica alla propria banca, fornendo alla stessa le istruzioni per l’esecuzione
  • vi sia l’assenso della banca emittente e l’emissione di un messaggio swift MT 707 di modifica inviato alla corrispondente, con l’indicazione delle intervenute variazioni nel credito documentario
  • la banca avvisante, a ricezione del messaggio di modifica provvede a notificare il testo al beneficiario, evidenziando l’eventuale assenso alle variazioni apportate nella garanzia, laddove svolga anche il ruolo di banca designata e/o confermante
  • il beneficiario comunica la decisione finale (come evidenziato sopra) per iscritto o attraverso comportamenti concludenti.

Suggerimenti per evitare le riserve bancarie

Al ricevimento di un credito documentario, è utile porsi alcune domande per verificare la rispondenza del testo della L/C alle condizioni originarie stabilite dalle parti, nonché al contratto di compravendita internazionale sottostante:

  • Il credito documentario è soggetto alle NUU 600?
  • I nomi e gli indirizzi dell’Ordinante (importatore) e del Beneficiario (esportatore) sono completi e corretti?
  • Ci sono altri termini o condizioni nel testo del credito che non possono essere rispettati?
  • I termini prescritti nel credito corrispondono a quelli del contratto commerciale?
  • I prezzi sono corretti? Descrizione, prezzo e quantità delle merci sono in linea con i termini del contratto?
  • Ci sono documenti che devono essere legalizzati?
  • Le condizioni di assicurazione del credito sono accettabili?

Questo elenco non è esaustivo, ma aiuta ad evitare lo spinoso problema delle riserve bancarie che, di fatto, impediscono nel 70% dei casi il corretto utilizzo del credito documentario.

Conclusioni

La modifica dei termini di validità del credito o dell’importo è un aspetto rilevante da considerare, poiché la banca emittente e/o la banca confermante saranno chiamate ad allargare il proprio impegno nei confronti del beneficiario, prolungando il periodo di tempo per il quale si assumeranno il rischio e ciò comporterà, di conseguenza, una rivalutazione dello stato di solvibilità e garanzia del cliente e del suo paese di residenza (per la banca confermante si tratterà di rivalutare, invece, la solvibilità della banca emittente).

Pertanto, se nel frattempo lo standing creditizio dell’ordinante e/o della banca emittente è peggiorato, o il rischio Paese dell’importatore è aumentato a causa di eventi di natura politico-economica, le banche coinvolte nell’operazione potranno anche rifiutarsi di rinnovare il proprio impegno alle nuove condizioni della L/C.

Domenico Del Sorbo

Tag dell'informativa
Approfondimenti
Industria farmaceutica italiana e FAB 13
26 gennaio 2026 Industria farmaceutica italiana e FAB 13
Negli ultimi anni l’industria farmaceutica in Italia si è sviluppata assumendo rilevanza in termini di produzione ed esportazioni.
Export agroalimentare e dazi USA
17 dicembre 2025 Export agroalimentare e dazi USA
ISMEA ha presentato il Rapporto annuale sull'agroalimentare che evidenzia risultati di eccellenza, malgrado il peso dei dazi USA.
Ottime prospettive per l’ospitalità italiana di lusso
11 dicembre 2025 Ottime prospettive per l’ospitalità italiana di lusso
Deloitte ha condotto un’indagine sull’evoluzione dell’hôtellerie di fascia alta in Europa, con un focus sulle preferenze di investimento nel mercato italiano.
Ocse: Spagna in crescita anche il prossimo biennio
1 dicembre 2025 Ocse: Spagna in crescita anche il prossimo biennio
Negli ultimi anni l'economia spagnola ha mostrato una crescita del PIL resiliente e costante, superiore a quella di Francia, Germania e Italia.
Brief Cdp: Export meccanica strumentale
17 novembre 2025 Brief Cdp: Export meccanica strumentale
Il 62% delle imprese italiane del settore macchinari industriali vende all’estero (22% la media manifatturiera), dove genera più della metà dei ricavi (un terzo la media manifatturiera).
Tessile, abbigliamento e pelletteria: il calo dell’export italiano nel biennio 2023-24
15 ottobre 2025 Tessile, abbigliamento e pelletteria: il calo dell’export italiano nel biennio 2023-24
Banca d’Italia ha pubblicato un'analisi sulla flessione delle esportazioni di tessile, abbigliamento e pelletteria made in Italy.
Circular Economy Act: avviata consultazione pubblica
15 settembre 2025 Circular Economy Act: avviata consultazione pubblica
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica in vista della futura Legge europea sull’economia circolare, prevista per il 2026.
L’Italia nell’economia internazionale 2025
28 luglio 2025 L’Italia nell’economia internazionale 2025
Pubblicato il Rapporto ICE 2024 – 2025 “L’Italia nell’economia internazionale”.
Banca d’Italia: turismo internazionale 2024
3 luglio 2025 Banca d’Italia: turismo internazionale 2024
Secondo l’indagine di Banca d’Italia, nel 2024 la bilancia dei pagamenti turistica nazionale conferma la tendenza positiva osservata nel triennio precedente; il surplus raggiunge 21,2 miliardi di euro (1% del PIL).
Lombardia: scambi con l’estero 2024
24 giugno 2025 Lombardia: scambi con l’estero 2024
Nel 2024 l’economia della Lombardia ha continuato a crescere, seppure in misura contenuta (+0,7% la stima di Banca d’Italia), in linea con la media nazionale.