17 mag 2016 00:00 17 maggio 2016

Il punto sull’applicazione del decreto ingiuntivo europeo: recente relazione della Commissione

di lettura

A fine 2015 - decorsi sette anni dall’approvazione del Regolamento (CE) n. 1896/2006, che ha istituito il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento - la Commissione EU ha fatto il punto sull’applicazione del Regolamento.

Il punto sull’applicazione del decreto ingiuntivo europeo: recente relazione della Commissione

Caratteristiche del procedimento

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è stato istituito con il regolamento n. 1896/2006, in vigore dal 12/12/2008, al fine di consentire una più agevole procedura di recupero dei crediti pecuniari non contestati in caso di controversie transfrontaliere di natura civile e commerciale. 

Per l'attivazione della procedura è necessario che:

  • la somma di denaro da recuperare sia liquida ed esigibile
  • che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito
  • che si tratti di rapporti tra imprese o imprese e consumatori ad eccezione di controversie in materia fiscale, doganale o amministrativa, di responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri, di regimi patrimoniali della famiglia, di fallimenti, concordati e altre procedure analoghe, di previdenza sociale, di crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali. 

L’avvio della procedura è semplificato, in quanto la domanda di ingiunzione deve essere presentata compilando un apposito modulo standard, dal contenuto predeterminato e di facile compilazione (scaricabile unitamente al testo del regolamento), che dovrà poi essere trasmesso al giudice competente. Inoltre, per l’avvio della procedura non è necessaria l’assistenza di un legale. 
Se la domanda è fondata, entro 30 gg. il Giudice emette l’ingiunzione di pagamento. L’ingiunzione, una volta divenuta esecutiva nello stato membro d’origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (fatti salvi alcuni casi eccezionali).

La valutazione dello strumento da parte della Commissione

L’indagine è stata avviata nell’aprile 2013 mediante l’invio di un questionario agli stati membri; i dati raccolti sono stati discussi in diverse riunioni di carattere tecnico. Dagli studi condotti e dalle consultazioni effettuate, risulta che non si sono verificati particolari problemi giuridici e pratici in merito all’applicazione del procedimento, tant’è che la Commissione ha suggerito di promuovere l’applicazione del regolamento. 

Sono stati evidenziati però alcuni punti deboli, tra i quali:

  • la scarsa conoscenza del procedimento: che ha determinato la limitata applicazione del medesimo;
  • la determinazione degli interessi: poiché l’applicazione degli interessi è diversa tra i vari stati; in proposito la Commissione ha suggerito una modifica dei relativi moduli;
  • il generalizzato mancato rispetto dell’obbligo di pronunciare il provvedimento di ingiunzione entro 30 gg. dalla presentazione della domanda;
  • l’attuazione della procedura di riesame prevista dall’art. 20 del Regolamento, che ha dato luogo in certi casi ad incertezze circa l’inosservanza del termine per proporre opposizione ad un’ingiunzione europea oppure le modalità di notifica dell’ingiunzione (per risolvere le quali è stato necessario l’intervento della Corte di Giustizia). La Commissione quindi ha osservato che per il futuro è auspicabile che vengano chiarite le condizioni per il riesame, traendo ispirazione dalle disposizioni più recenti del regolamento sugli obblighi alimentari e dalla proposta di revisione del regolamento relativo alle controversie di modesta entità.

All’esito dei lavori, la Commissione ha espresso un giudizio di generale adeguatezza dello strumento che, al momento, non necessita di sostanziali modifiche; ha annunciato che (attraverso i meccanismi di cooperazione della rete giudiziaria europea) si attiverà al fine di promuovere il ricorso a questo utile strumento (che purtroppo non è sufficientemente noto alle imprese, ai cittadini, ai legali e ai giudici), ed ha infine sottolineato che il funzionamento di tale procedimento potrebbe essere ulteriormente migliorato garantendone il trattamento elettronico. 

Possibili modifiche circa il suo funzionamento (modalità elettroniche di presentazione della domanda)?

Merita soffermarsi brevemente su quest’ultimo aspetto. Va detto infatti che, attualmente, in base al disposto del Regolamento, le domande di ingiunzione europee vanno presentate in forma cartacea e non attraverso modalità elettroniche. 
Ciò peraltro, è stato motivo di discussione all’interno del nostro Paese, in quanto - come noto - ai sensi dell’art. 16-bis decreto legge italiano 18 ottobre 2012, n. 179, tutti i ricorsi monitori depositati dopo il 30 giugno 2014 vanno proposti necessariamente mediante deposito telematico e l’eventuale deposito su supporto cartaceo è sanzionato con l’inammissibilità. 

Tale norma interna contrasta con il provvedimento comunitario. Tuttavia, il potenziale contrasto tra le due norme (quella comunitaria e quella italiana) è stato risolto nel senso di ritenere applicabile la fonte regolamentare comunitaria. Sul punto si è espresso chiaramente il Tribunale di Milano, che è stato investito della questione e con provvedimento n. 10488 del 08/04/2015 ha chiarito che il procedimento di ingiunzione europeo non è equiparabile al giudizio monitorio disciplinato dal codice di rito italiano, in quanto i due istituti risultano del tutto autonomi e separati. Conseguentemente, la fonte normativa interna, che obbliga al deposito telematico del ricorso per ingiunzione di pagamento, non è applicabile al diverso istituto disciplinato dalla fonte comunitaria. Inoltre, il Giudice milanese ha osservato come la Corte di Giustizia, in materia di procedimento di ingiunzione europea, ha precisato che gli Stati membri non possono imporre liberamente requisiti ulteriori di forma in relazione alla domanda d’ingiunzione di pagamento europea, ribadendo quindi che la domanda va proposta in forma cartacea.

In conclusione, posto che in base al vigente regolamento CE le domande di ingiunzione vanno presentate in forma cartacea, non è escluso che in un prossimo futuro, anche nell’ottica di adeguarsi alle procedure interne dei diversi stati membri (come ad esempio l’Italia), il regolamento venga modificato nell’ottica di prevedere che le domande possano essere presentate attraverso modalità elettroniche.

Avv. Silvia Bortolotti e  Arianna Ruggieri

Approfondimenti
Export agroalimentare e dazi USA
17 dicembre 2025 Export agroalimentare e dazi USA
ISMEA ha presentato il Rapporto annuale sull'agroalimentare che evidenzia risultati di eccellenza, malgrado il peso dei dazi USA.
Ottime prospettive per l’ospitalità italiana di lusso
11 dicembre 2025 Ottime prospettive per l’ospitalità italiana di lusso
Deloitte ha condotto un’indagine sull’evoluzione dell’hôtellerie di fascia alta in Europa, con un focus sulle preferenze di investimento nel mercato italiano.
Ocse: Spagna in crescita anche il prossimo biennio
1 dicembre 2025 Ocse: Spagna in crescita anche il prossimo biennio
Negli ultimi anni l'economia spagnola ha mostrato una crescita del PIL resiliente e costante, superiore a quella di Francia, Germania e Italia.
Brief Cdp: Export meccanica strumentale
17 novembre 2025 Brief Cdp: Export meccanica strumentale
Il 62% delle imprese italiane del settore macchinari industriali vende all’estero (22% la media manifatturiera), dove genera più della metà dei ricavi (un terzo la media manifatturiera).
Tessile, abbigliamento e pelletteria: il calo dell’export italiano nel biennio 2023-24
15 ottobre 2025 Tessile, abbigliamento e pelletteria: il calo dell’export italiano nel biennio 2023-24
Banca d’Italia ha pubblicato un'analisi sulla flessione delle esportazioni di tessile, abbigliamento e pelletteria made in Italy.
Circular Economy Act: avviata consultazione pubblica
15 settembre 2025 Circular Economy Act: avviata consultazione pubblica
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica in vista della futura Legge europea sull’economia circolare, prevista per il 2026.
L’Italia nell’economia internazionale 2025
28 luglio 2025 L’Italia nell’economia internazionale 2025
Pubblicato il Rapporto ICE 2024 – 2025 “L’Italia nell’economia internazionale”.
Banca d’Italia: turismo internazionale 2024
3 luglio 2025 Banca d’Italia: turismo internazionale 2024
Secondo l’indagine di Banca d’Italia, nel 2024 la bilancia dei pagamenti turistica nazionale conferma la tendenza positiva osservata nel triennio precedente; il surplus raggiunge 21,2 miliardi di euro (1% del PIL).
Lombardia: scambi con l’estero 2024
24 giugno 2025 Lombardia: scambi con l’estero 2024
Nel 2024 l’economia della Lombardia ha continuato a crescere, seppure in misura contenuta (+0,7% la stima di Banca d’Italia), in linea con la media nazionale.
Umbria: scambi con l’estero 2024
24 giugno 2025 Umbria: scambi con l’estero 2024
Nel 2024 l’attività economica umbra è cresciuta, secondo stime basate sull’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) dello 0,7%, in linea con la media nazionale.